Art. 37
Preavviso di entrata in porto
In vigore dal 16 gen 2008
Preavviso di entrata in porto
1. In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti delle navi che detengono pesci di cui all' del presente regolamento che intendono entrare in un porto per effettuarvi uno sbarco o un trasbordo, o i loro rappresentanti, devono comunicarlo alle autorità competenti dello Stato membro di approdo almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è corredata del modulo di cui alla parte I dell'allegato VIII, la cui parte A è debitamente compilata come segue:
a)
il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave sbarca le proprie catture;
b)
il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave ha effettuato operazioni di trasbordo. In questi casi viene utilizzato un modulo per ogni nave cedente.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono senza indugio una copia del modulo di cui al paragrafo 2 allo Stato di bandiera della nave da pesca e, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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