Art. 2
In vigore dal 21 dic 2007
Per quanto riguarda i titoli d’importazione, le cauzioni costituite sono svincolate, su richiesta degli interessati, a condizione che:
a)
i titoli siano rilasciati per le importazioni nell’ambito dei contingenti di cui al capo I bis o per l’importazione di prodotti del codice NC 0406 originari della Svizzera;
b)
la validità dei titoli non sia scaduta anteriormente al 1o gennaio 2008;
c)
i titoli siano stati adoperati parzialmente o non lo siano stati del tutto alla data del 1o gennaio 2008.
Storico versioni
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