Art. 2

In vigore dal 21 dic 2007
Per quanto riguarda i titoli d’importazione, le cauzioni costituite sono svincolate, su richiesta degli interessati, a condizione che: a) i titoli siano rilasciati per le importazioni nell’ambito dei contingenti di cui al capo I bis o per l’importazione di prodotti del codice NC 0406 originari della Svizzera; b) la validità dei titoli non sia scaduta anteriormente al 1o gennaio 2008; c) i titoli siano stati adoperati parzialmente o non lo siano stati del tutto alla data del 1o gennaio 2008.
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