Art. 1

In vigore dal 21 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue: 1) L’ è sostituito dal seguente: « Fatto salvo il titolo II del regolamento (CE) n. 1291/2000, e fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, ogni importazione di prodotti lattiero-caseari è subordinata al rilascio di un titolo d’importazione.»; 2) l’articolo 19 bis è modificato come segue: a) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2.   Le importazioni nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 non sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.»; b) il paragrafo 3 è soppresso; 3) l’articolo 20 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) L’allegato 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.»; b) il paragrafo 3 è soppresso. 4) Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente capo: «CAPO II bis IMPORTAZIONI FUORI CONTINGENTE SENZA PRESENTAZIONE DI UN TITOLO D’IMPORTAZIONE Articolo 22 bis 1.   Tale articolo si applica alle importazioni preferenziali di cui all’ dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli. 2.   Tutti i prodotti che rientrano nel codice NC 0406 , originari della Svizzera, sono esentati dal dazio all’importazione e dispensati dalla presentazione di un titolo d’importazione. 3.   L’esenzione dai dazi all’importazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica accompagnata dalla prova d’origine rilasciata conformemente al protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972.» 5) L’articolo 38 è soppresso. 6) All’articolo 40, paragrafo 1, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi. 7) Nell’allegato II, la parte D è sostituita dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento. 8) Nell’allegato III, la parte A è sostituita dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. 9) L’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. 10) L’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento. 11) Nell’allegato VIII, il punto 2, primo comma, è sostituito dal seguente: «L’organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Nel caso del burro neozelandese di cui all’allegato III, parte A, si utilizza a tal fine l’elenco originale di identificazione del prodotto. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell’originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura “valido fino al 00.00.0000”.» 12) L’allegato X è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento. 13) Nell’allegato XII, i dati relativi alla Nuova Zelanda sono sostituiti dai seguenti: «Nuova Zelanda ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 ex 0405 10 30 ex 0406 90 01 ex 0406 90 21 Burro Burro Burro Formaggi destinati alla trasformazione Cheddar New Zealand Food Safety Authority Telecom Towers, 86 Jervois Quay, PO Box 2835 Wellington New Zealand Tel. (64-4) 894 2500 Fax (64-4) 894 2501»
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