Art. 7
Personale
In vigore dal 20 dic 2007
Personale
1. Lo statuto e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità ai fini della sua applicazione si applicano al personale dell’impresa comune Clean Sky e al suo direttore esecutivo.
2. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’, paragrafo 3, dello statuto, l’impresa comune Clean Sky esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all’autorità autorizzata a stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
3. Il consiglio di direzione adotta, in accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie di cui all’articolo 110 dello statuto.
4. Il numero degli effettivi è determinato nell’organigramma dell’impresa comune Clean Sky che è stabilito nel bilancio annuale della stessa.
5. Il personale dell’impresa comune Clean Sky è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare sette anni e non può comunque essere superiore alla durata dell’impresa comune.
6. Tutti i costi relativi al personale sono a carico dell’impresa comune Clean Sky.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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