Art. 5

Contributo della Comunità

In vigore dal 20 dic 2007
Contributo della Comunità 1.   Il contributo massimo della Comunità all’impresa comune Clean Sky per i costi di funzionamento e le attività di ricerca è pari a 800 milioni di EUR provenienti dallo stanziamento di bilancio assegnato al tema «Trasporti» del programma specifico «Cooperazione», conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. 2.   Se del caso, il contributo comunitario all’impresa comune Clean Sky per finanziare le attività di ricerca comprende il finanziamento di proposte selezionate per mezzo di inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale. La procedura di valutazione e selezione assicura che nell’assegnazione di finanziamenti pubblici dell’impresa comune Clean Sky per gli inviti a presentare proposte su base concorrenziale siano seguiti i principi di eccellenza e concorrenza ed è effettuata con l’assistenza di esperti indipendenti. Ogni soggetto pubblico o privato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al settimo programma quadro è ammissibile a tale finanziamento. 3.   Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi annuali relativi all’esecuzione finanziaria che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune Clean Sky. 4.   Gli altri membri dell’impresa comune apportano un contributo almeno equivalente al contributo comunitario, di cui non fanno parte le risorse assegnate mediante invito a presentare proposte al fine di svolgere le attività di ricerca dell’impresa comune Clean Sky.
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Contributo della Comunità (Art. 5 Regolamento (UE) 2008/71) — Testo vigente | Portale Normativo