Art. 12

Tutela degli interessi finanziari dei membri e misure antifrode

In vigore dal 20 dic 2007
Tutela degli interessi finanziari dei membri e misure antifrode 1.   L’impresa comune Clean Sky garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati. 2.   Qualora riscontrino irregolarità, i membri si riservano il diritto di ridurre o sospendere gli eventuali contributi successivi all’impresa comune Clean Sky o di recuperare gli importi indebitamente versati. 3.   Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999. 4.   L’impresa comune Clean Sky effettua controlli in loco e verifiche finanziarie presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici dell’impresa comune Clean Sky. 5.   La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’impresa comune Clean Sky e il personale incaricato dell’assegnazione di tali fondi. A tal fine, l’impresa comune Clean Sky garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e/o la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l’esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate. 6.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (10) dispone, nei confronti dell’impresa comune e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l’impresa comune aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF. L’impresa comune Clean Sky adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.
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Tutela degli interessi finanziari dei membri e misure antifrode (Art. 12 Regolamento (UE) 2008/71) — Testo vigente | Portale Normativo