Art. 11
Rapporto, valutazione e discarico
In vigore dal 20 dic 2007
Rapporto, valutazione e discarico
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi realizzati dall’impresa comune Clean Sky. Tale relazione contiene una descrizione dettagliata dell’attuazione, compresi il numero delle proposte presentate, il numero delle proposte selezionate per il finanziamento, il tipo di partecipanti, comprese le PMI, e le statistiche ripartite per paese. In particolare tale relazione annuale includerà, ove opportuno, i risultati della valutazione effettuata dal valutatore tecnologico di cui all’, paragrafo 1, dello statuto.
2. Tre anni dopo l’adozione del presente regolamento (comunque non oltre il 31 dicembre 2010), e successivamente entro il 31 dicembre 2013, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, effettua una valutazione, in base a un mandato stabilito previa consultazione dell’impresa comune Clean Sky. Tali valutazioni riguardano la qualità e l’efficacia dell’impresa comune Clean Sky e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica al Consiglio le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento, compresa l’eventuale cessazione anticipata dell’impresa comune.
3. Entro sei mesi dalla cessazione dell’impresa comune, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a una valutazione finale dell’impresa comune Clean Sky. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune Clean Sky viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell’impresa comune Clean Sky.
Storico versioni
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