Art. 2
In vigore dal 20 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 582/2004 è modificato come segue:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (*1), in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex 0402 10 19 9000, destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto i paesi e territori seguenti:
a)
paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d’America;
b)
territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.
(*1)
GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.»;"
2)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì del mese con le seguenti eccezioni:
a)
in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì;
b)
in dicembre inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo martedì.
Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.
Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni:
a)
in agosto termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del quarto martedì;
b)
in dicembre termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì.
Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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