Art. 1

In vigore dal 20 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 581/2004 è modificato come segue: 1) all’, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I prodotti di cui al primo comma sono destinati all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto i paesi e territori seguenti: a) paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d’America; b) territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.»; 2) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì del mese con le seguenti eccezioni: a) in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì; b) in dicembre inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo martedì. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente. Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni: a) in agosto termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del quarto martedì; b) in dicembre termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.»
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