Art. 2
In vigore dal 20 dic 2007
1. Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell’indennità è pari a 34,320 tonnellate di tonno alalunga (Thunnus alalunga).
2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.
Storico versioni
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