Art. 2

In vigore dal 20 dic 2007
1.   Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell’indennità è pari a 34,320 tonnellate di tonno alalunga (Thunnus alalunga). 2.   Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.
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