Art. 1
In vigore dal 20 dic 2007
L’indennità compensativa di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007, per i tonni alalunga (Thunnus alalunga).
L’importo massimo dell’indennità ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato a 5 EUR/t.
Storico versioni
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