Art. 6
In vigore dal 18 dic 2007
1. In deroga alle disposizioni dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.
Un richiedente non può presentare più di una domanda di titolo per mese di presentazione delle domande. Se, nel corso di un determinato mese, un richiedente presenta più di una domanda, tutte le domande da lui presentate nel corso del mese in questione sono irricevibili e le cauzioni costituite al momento della presentazione sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi.
2. Le comunicazioni relative alle domande di titolo sono effettuate entro il 12 del mese di presentazione delle domande e ripartite per codice NC a otto cifre e per PTOM d’origine.
3. I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri a decorrere dal 25 e, al più tardi, il 30 del mese di presentazione delle domande.
Storico versioni
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