Art. 2

In vigore dal 18 dic 2007
La nozione di «prodotti originari» ai fini dell’applicazione del presente regolamento nonché i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono quelli definiti nell’allegato III della decisione 2001/822/CE.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2007/1498 — Testo vigente | Portale Normativo