Art. 5
In vigore dal 17 dic 2007
Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 158,86 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 347,13 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 235,53 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 84,80 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 470,83 EUR.
Storico versioni
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