Art. 4

In vigore dal 17 dic 2007
Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma dello statuto è fissato rispettivamente a 849,38 EUR e a 1 132,49 EUR per le famiglie monoparentali.
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