Art. 18

In vigore dal 17 dic 2007
Con effetto dal 1o luglio 2007, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue: 1.7.2007-31.8.2007 50,86 1.9.2007-31.8.2008 67,83
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