Art. 18
In vigore dal 17 dic 2007
Con effetto dal 1o luglio 2007, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
1.7.2007-31.8.2007
50,86
1.9.2007-31.8.2008
67,83
Storico versioni
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