Art. 17
In vigore dal 17 dic 2007
Con effetto dal 1o luglio 2007, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
1.7.2007-31.12.2007
319,27
1.1.2008-31.12.2008
333,19
Storico versioni
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