Art. 17

In vigore dal 17 dic 2007
Con effetto dal 1o luglio 2007, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue: 1.7.2007-31.12.2007 319,27 1.1.2008-31.12.2008 333,19
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