Art. 3

In vigore dal 17 dic 2007
Le sospensioni dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti dei codici TARIC 2903 39 90 20, 2932 29 85 75, 2933 19 90 10, 2933 39 99 70, 3920 62 19 61 e 3920 62 19 63 sono soppresse con effetto dal 1o gennaio 2008.
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