Art. 2

In vigore dal 17 dic 2007
Le sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti elencati nell’allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Esse scadono alla data di cui all’allegato.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2007/1527 — Testo vigente | Portale Normativo