Art. 15

In vigore dal 10 dic 2007
1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze d’esportazione rilasciate dalla Repubblica del Kazakstan per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione. 2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari della Repubblica del Kazakstan non coperti da licenze d’esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11.
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