Art. 12
In vigore dal 10 dic 2007
1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d’importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza d’esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d’importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza d’esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le licenze d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.
3. Le licenze d’importazione sono redatte utilizzando il modulo che figura all’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione dell’importatore o la sua richiesta di licenza d’importazione contiene:
a)
il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore;
b)
il nome e l’indirizzo completo dell’importatore;
c)
la denominazione esatta delle merci e il/i codice/i TARIC;
d)
il paese di origine delle merci;
e)
il paese di provenienza;
f)
il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;
g)
il peso netto per ogni voce TARIC;
h)
il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC;
i)
se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;
j)
se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto;
k)
la data e il numero della licenza d’esportazione;
l)
qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
m)
la data e la firma dell’importatore.
5. Gli importatori non sono obbligati a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale coperto da una licenza.
Storico versioni
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