Art. 5
In vigore dal 28 nov 2007
1. Le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni del mese che precede ciascun sottoperiodo.
2. Insieme alle domande di titolo d’importazione è depositata una cauzione di 20 EUR/100 kg di peso del prodotto.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti, in chilogrammi.
4. I titoli di importazione sono rilasciati non prima del settimo e non oltre l’undicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo previsto per la comunicazione di cui al paragrafo 3.
5. La Commissione stabilisce, se necessario, i quantitativi che non sono stati oggetto di domande, che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo successivo.
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