Art. 4
In vigore dal 28 nov 2007
1. Ai fini dell’applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d’importazione, all’atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale annuale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto , almeno 25 tonnellate di prodotti di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2759/75.
2. Le domande di titolo di importazione indicano il numero d’ordine del contingente e possono riguardare prodotti che rientrano in diversi codici della nomenclatura combinata, originari della Svizzera. In tal caso, nella casella 16 sono indicati tutti i codici NC e nella casella 15 le relative designazioni.
Le domande di titolo di importazione riguardano un quantitativo pari ad almeno 1 tonnellata di peso del prodotto e non possono superare il 20 % del quantitativo disponibile per ciascun sottoperiodo del contingente tariffario di importazione.
3. I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese ivi indicato.
4. La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
a)
nella casella 8, il paese d’origine e la menzione «sì» è contrassegnata con una crocetta;
b)
nella casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato II, parte A.
5. Nella casella 24 del titolo di importazione è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte B.
Storico versioni
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