Art. 2

In vigore dal 26 nov 2007
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I punti 3) e 5) dell’ si applicano a partire dal 1o luglio 2008. Il punto 6) dell’ si applica alle relazioni degli Stati membri che la Commissione riceverà dopo il 1o gennaio 2008, esclusa qualsiasi spesa effettuata dagli Stati membri prima dell’esercizio finanziario 2006. Il punto 10) dell’ si applica alle spese sostenute dal FEAGA a partire dal 16 ottobre 2007 e dal FEASR a partire dal 1o gennaio 2007.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2007/1437 — Testo vigente | Portale Normativo