Art. 1
Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili in determinati casi
In vigore dal 26 nov 2007
Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è modificato come segue:
1)
all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Se per una data misura di intervento nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato non è fissato un importo unitario, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per la Comunità, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l’acquisto di prodotti all’intervento, per le operazioni fisiche connesse all’ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.
Le spese e gli oneri corrispondenti sono calcolati secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 3.»;
2)
all’articolo 13 è aggiunto il comma seguente:
«In determinati casi debitamente giustificati il primo comma non si applica alle misure e ai programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (*1).
(*1)
GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).»;"
3)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 17 bis
Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili in determinati casi
1. Fatto salvo l’articolo 17, la Commissione può adottare la decisione, a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di ridurre o sospendere i pagamenti mensili di cui all’articolo 14 per un periodo da stabilirsi nella decisione; tale periodo non supera i dodici mesi ma può essere prolungato per ulteriori periodi non superiori a dodici mesi se continuano a ricorrere le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I pagamenti mensili possono essere ridotti o sospesi se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a)
uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale in questione mancano o sono inefficaci a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate;
b)
le lacune di cui alla lettera a) sono di tipo persistente e sono all’origine di almeno due decisioni, a norma dell’articolo 31, per l’esclusione dal finanziamento comunitario delle spese sostenute dallo Stato membro in questione; e
c)
la Commissione conclude che lo Stato membro in questione non ha applicato le raccomandazioni da essa formulate per porre rimedio alla situazione e che non è in grado di farlo a brevissima scadenza.
3. Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro interessato della propria intenzione e lo invita a reagire entro un termine che fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di massima, non può essere inferiore a 30 giorni.
La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell’ultima delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera b). Essa è applicata alle pertinenti spese effettuate dall’organismo pagatore presso cui esistono le lacune di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. La riduzione o sospensione non prosegue se non ricorrono più le condizioni di cui al paragrafo 2; essa non pregiudica la verifica di conformità a norma dell’articolo 31.»;
4)
all’articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la Commissione informa immediatamente l’organismo pagatore riconosciuto e l’organismo di coordinamento, se quest’ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.»;
5)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 27 bis
Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi in determinati casi
L’articolo 17 bis si applica mutatis mutandis alla sospensione e alla riduzione dei pagamenti intermedi di cui all’articolo 26.»;
6)
all’articolo 31, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera:
«c)
del mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia (*2), purché la Commissione comunichi per iscritto allo Stato membro in questione le conclusioni della propria ispezione entro dodici mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli effettuati sulla spesa considerata.
(*2)
GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).»;"
7)
all’articolo 33, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;
8)
all’articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 32, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (*3), gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FEAOG, sezione Orientamento, approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi alla Commissione la dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento entro quindici mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro sei mesi da tale termine e danno luogo alla restituzione degli importi indebitamente versati.
(*3)
GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).»;"
9)
l’articolo 42 è così modificato:
a)
il punto 1) è sostituito dal seguente:
«1)
le condizioni applicabili al riconoscimento degli organismi pagatori e al riconoscimento specifico degli organismi di coordinamento, alle rispettive funzioni, alle informazioni richieste e alle modalità della messa a disposizione o della trasmissione delle stesse alla Commissione;»
b)
sono inseriti i seguenti punti:
«8 bis)
le modalità applicabili al finanziamento e alla contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico e ad altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
8 ter)
le modalità relative alla pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di cui all’articolo 44 bis, compresi gli aspetti pratici relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, secondo i principi stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di protezione dei dati. In particolare tali modalità stabiliscono che i beneficiari dei fondi siano informati che i dati in questione possono essere resi pubblici e trattati da organismi di revisione contabile e indagini ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità e quando tali informazioni debbano essere fornite;
8 quater)
le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell’articolo 149, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, allo scopo di finanziare le spese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;»;
10)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 44 bis
Pubblicazione dei beneficiari
In applicazione dell’articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.
La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
per il FEAGA, l’importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese;
b)
per il FEASR, l’importo totale del finanziamento pubblico per beneficiario.»
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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