Art. 6
Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie
In vigore dal 26 nov 2007
Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie
1. È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura solo se:
a)
le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
b)
nel caso di specie diverse dall’aringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, le catture sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sono state sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.
2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato ad uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.
4. In caso di esaurimento del contingente di spratto assegnato ad uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti spratti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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