Art. 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
In vigore dal 26 nov 2007
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura contenuta nell’allegato I non pregiudica:
a)
gli scambi effettuati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;
c)
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
d)
i quantitativi riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
e)
le detrazioni effettuate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96.
2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2009, l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si può applicare, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.
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