Art. 4
In vigore dal 26 nov 2007
1. Ai fini dell’applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all’atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto , almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.
2. Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d’ordine riportati nell’allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.
La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione.
3. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i numeri del gruppo 3, 5 e 6 ogni richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo numero di gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d’origine, sono presentate contemporaneamente all’autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un’unica domanda.
4. I titoli comportano l’obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i gruppi 3, 5 e 6. Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura «sì» è contrassegnata con una crocetta.
5. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte A.
Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte B.
I titoli per il gruppo 3 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte C.
I titoli per il gruppo 5 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte D.
Storico versioni
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