Art. 3

In vigore dal 26 nov 2007
Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale, per ciascun numero d’ordine, è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato: a) 25 % dal 1o gennaio al 31 marzo; b) 25 % dal 1o aprile al 30 giugno; c) 25 % dal 1o luglio al 30 settembre; d) 25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2007/1385 — Testo vigente | Portale Normativo