Art. 8

In vigore dal 26 nov 2007
L’immissione in libera pratica dei prodotti importati è subordinata alla presentazione di una prova d’origine, in conformità delle disposizioni dell’articolo 16 del protocollo n. 4 allegato all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall’altro.
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