Art. 5

In vigore dal 26 nov 2007
1.   La domanda di titolo può essere presentata soltanto nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all’. 2.   All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi. 4.   I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo e al più tardi l’undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 3. 5.   Se necessario, la Commissione determina i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.
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