Art. 4
In vigore dal 26 nov 2007
1. Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto , almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.
2. La domanda di titolo può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.
La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione.
3. I titoli comportano l'obbligo di importare dalla Turchia.
La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a)
nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine, con la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;
b)
nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.
Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.
Storico versioni
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