Art. 3
In vigore dal 26 nov 2007
Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:
a)
25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;
b)
25 % dal 1o aprile al 30 giugno;
c)
25 % dal 1o luglio al 30 settembre;
d)
25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre.
Storico versioni
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