Art. 16

Consulenza scientifica

In vigore dal 13 nov 2007
Consulenza scientifica 1.   Il richiedente o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può chiedere all’Agenzia consulenza in materia di progettazione e di attuazione della farmacovigilanza e del sistema di gestione del rischio di cui all’. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (14), è applicato uno sconto, del 90 % per le piccole e medie imprese e del 65 % per gli altri richiedenti, sui diritti per consulenze scientifiche spettanti all’Agenzia per ogni consulenza in materia di prodotti medicinali per terapie avanzate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004.
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Consulenza scientifica (Art. 16 Regolamento (UE) 2007/1394) — Testo vigente | Portale Normativo