Art. 15
Tracciabilità
In vigore dal 13 nov 2007
Tracciabilità
1. Il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per terapia avanzata istituisce e gestisce un sistema che garantisca la tracciabilità del prodotto individuale, dei materiali di partenza e delle materie prime, incluse tutte le sostanze che entrano in contatto con le cellule o i tessuti, attraverso l’origine, la fabbricazione, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto e la consegna all’ospedale, all’istituto o all’ambulatorio privato in cui il prodotto è utilizzato.
2. L’ospedale, l’istituto o l’ambulatorio privato in cui il prodotto di terapia avanzata è utilizzato istituisce e gestisce un sistema per la tracciabilità del paziente e del prodotto. Tale sistema contiene particolari sufficienti a consentire il collegamento di ogni prodotto al paziente che l’ha ricevuto e viceversa.
3. Ove un medicinale per terapia avanzata contenga cellule o tessuti umani, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, al pari dell’ospedale, dell’istituto o dell’ambulatorio privato in cui il prodotto viene utilizzato, garantisce che il sistema di tracciabilità allestito conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia complementare e compatibile con le prescrizioni di cui agli della direttiva 2004/23/CE relativamente a cellule e tessuti umani diversi dalle cellule ematiche e agli della direttiva 2002/98/CE relativamente alle cellule ematiche di origine umana.
4. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio conserva i dati di cui al paragrafo 1 per un minimo di 30 anni dopo la data di scadenza del prodotto oppure per un periodo più lungo ove richiesto dalla Commissione come condizione per l’autorizzazione all’immissione in commercio.
5. In caso di fallimento o di liquidazione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e ove l’autorizzazione all’immissione in commercio non sia trasferita ad un’altra persona giuridica, i dati di cui al paragrafo 1 sono trasferiti all’Agenzia.
6. In caso di sospensione, revoca o ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio permane soggetto agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
7. La Commissione elabora linee guida dettagliate quanto all’applicazione dei paragrafi da 1 a 6, in particolare circa il tipo e la quantità di dati di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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