Art. 3
Informazioni relative alle indagini
In vigore dal 12 nov 2007
Informazioni relative alle indagini
Nel corso dello svolgimento di un’indagine su incidenti e inconvenienti gravi sono trasferiti nel repertorio centrale i principali dati concreti a essi relativi. A indagine conclusa, si aggiungono tutte le informazioni, tra cui figura, se disponibile, la sintesi in inglese della relazione finale dell’indagine.
Storico versioni
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