Art. 2
Repertorio centrale
In vigore dal 12 nov 2007
Repertorio centrale
1. La Commissione istituisce e gestisce un repertorio centrale per registrare tutte le informazioni ricevute dagli Stati membri in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE.
2. Ogni Stato membro concorda con la Commissione i protocolli tecnici per l’aggiornamento del repertorio centrale mediante il trasferimento di tutte le pertinenti informazioni sulla sicurezza contenute nelle basi di dati nazionali di cui all’, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/42/CE. Si garantisce in tal modo che tutte le pertinenti informazioni sulla sicurezza contenute nelle basi di dati nazionali siano integrate nel repertorio centrale.
3. In conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE, ogni organismo preposto alla regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile o allo svolgimento delle indagini su incidenti e inconvenienti dell’aviazione civile nella Comunità ha accesso on line a tutte le informazioni contenute nel repertorio centrale, ad eccezione delle informazioni che identificano direttamente l’operatore o l’aeromobile oggetto di una segnalazione.
4. Le informazioni riservate sono il nome, il codice d’identificazione, l’indicativo di chiamata o il numero di volo dell’operatore, nonché il numero d’immatricolazione o il numero di serie/di fabbricazione dell’aeromobile.
Tuttavia, qualora tali informazioni siano considerate necessarie per valutare la sicurezza, un’autorizzazione è richiesta allo Stato membro che le ha fornite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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