Art. 3

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti

In vigore dal 9 nov 2007
Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti 1.   Il periodo di mantenimento relativo alle istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) non risente dell’esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate a Cipro o Malta. 2.   Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti potrebbero decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per i periodi di mantenimento compresi tra il 12 dicembre 2007 e il 15 gennaio 2008 e tra il 16 gennaio e il 12 febbraio 2008 tutte le passività dovute alle istituzioni situate a Cipro o Malta, sebbene al momento del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette all’obbligo di riserva di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). 3.   Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che desiderino dedurre passività dovute alle istituzioni situate a Cipro o Malta calcolano, per i periodi di mantenimento compresi tra il 12 dicembre 2007 e il 15 gennaio 2008 e tra il 16 gennaio e il 12 febbraio 2008, le riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre e al 30 novembre 2007 rispettivamente, e presentano una tavola conformemente alla nota 5 della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) che mostra le istituzioni situate a Cipro o Malta come già soggette al sistema di riserve minime della BCE. Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), che mostra ancora le istituzioni situate a Cipro o Malta come banche situate nel «Resto del mondo». Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). 4.   Per i periodi di mantenimento che hanno inizio a dicembre 2007, gennaio e febbraio 2008, le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che beneficiano della deroga di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate a Cipro o Malta, calcolano le riserve minime sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2007 e presentano una tavola conforme alla nota 5 della tavola 1 dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) che mostra le istituzioni situate a Cipro o Malta come già soggette al sistema di riserve minime della BCE. Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), che mostra ancora le istituzioni situate a Cipro o Malta come banche situate nel «Resto del mondo». Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).
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