Art. 2
Disposizioni transitorie per le istituzioni situate a Cipro o Malta
In vigore dal 9 nov 2007
Disposizioni transitorie per le istituzioni situate a Cipro o Malta
1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), per le istituzioni situate a Cipro o Malta è stabilito un periodo di mantenimento transitorio compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 15 gennaio 2008.
2. L’aggregato soggetto a riserva di ciascuna istituzione situata a Cipro o Malta per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi del proprio bilancio al 31 ottobre 2007. Le istituzioni situate a Cipro o Malta segnalano il proprio aggregato soggetto a riserva alla Central Bank of Cyprus o alla Bank Ċentrali ta’Malta/Central Bank of Malta rispettivamente, in conformità del quadro per le segnalazioni di statistiche monetarie e finanziarie della BCE, come stabilito nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Le istituzioni situate a Cipro o Malta che beneficiano di tale deroga in virtù dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) calcolano l’aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2007.
3. Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, un’istituzione situata a Cipro o Malta, o la rispettiva banca centrale nazionale, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua il calcolo lo sottopone all’altra parte lasciando a quest’ultima il tempo sufficiente per verificare tale calcolo e presentare eventuali revisioni. Le riserve minime così calcolate, comprese le eventuali revisioni, sono confermate dalle due parti al più tardi l’11 dicembre 2007. Se la parte che riceve la notifica non conferma l’ammontare di riserve minime entro l’11 dicembre 2007, si ritiene che essa abbia riconosciuto che l’ammontare calcolato sia valido per il periodo di mantenimento transitorio.
4. L’, paragrafi 2, 3 e 4, si applica mutatis mutandis alle istituzioni situate a Cipro così che esse possano, per il loro periodo di mantenimento iniziale, dedurre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute alle istituzioni di Cipro o Malta, sebbene al momento del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista di istituzioni soggette agli obblighi di riserva di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).
L’, paragrafi 2, 3 e 4, si applica mutatis mutandis alle istituzioni situate a Malta così che esse possano, per il loro periodo di mantenimento iniziale, dedurre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute alle istituzioni situate a Cipro o Malta, sebbene al momento del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette agli obblighi di riserva di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).
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