Art. 11

Mancata ricezione dei dati

In vigore dal 5 nov 2007
Mancata ricezione dei dati 1.   Se non ricevono i dati trasmessi in conformità dell’, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario. Se per una determinata nave tale situazione si verifica più di tre volte nell’arco di un anno, lo Stato membro di bandiera provvede affinché si proceda a un controllo del relativo sistema elettronico di trasmissione. Lo Stato membro svolge accertamenti intesi a determinare le cause della mancata ricezione. 2.   Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità dell’, paragrafi 1 e 2, e l’ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile le autorità competenti dello Stato membro costiero. 3.   Il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati per i quali è stata trasmessa una notifica in conformità del paragrafo 1.
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