Art. 10
Disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e di trasmissione dei dati
In vigore dal 5 nov 2007
Disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e di trasmissione dei dati
1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica i dati del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco e i dati relativi al trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, secondo le modalità da questo stabilite, su base giornaliera ed entro le ore 24.00, anche in assenza di catture:
a)
su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera;
b)
subito dopo il completamento dell’ultima operazione di pesca;
c)
prima dell’entrata in porto;
d)
all’atto di ogni ispezione in mare;
e)
in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera aggiornano il giornale di bordo elettronico non appena ricevuti i dati di cui al paragrafo 1.
3. Un peschereccio comunitario non può lasciare il porto, dopo un guasto tecnico o il mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, prima che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema funziona normalmente o comunque prima di essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Se uno Stato membro di bandiera autorizza una nave battente la propria bandiera a lasciare il porto di uno Stato membro costiero, esso ne informa senza indugio lo Stato membro costiero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1303:oj#art-10