Art. 8
Reti a bordo
In vigore dal 22 ott 2007
Reti a bordo
1. Durante la pesca diretta di una o più delle specie regolamentate dalla NAFO, non possono essere tenute a bordo delle navi comunitarie reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate all’.
2. Tuttavia, le navi comunitarie che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate all’, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato, ovvero:
a)
le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico; e
b)
le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.
Storico versioni
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