Art. 10

Taglia minima dei pesci

In vigore dal 22 ott 2007
Taglia minima dei pesci 1.   I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell’allegato III non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare dopo essere stati scaricati dalla rete o estratti dal mare. 2.   Se le catture di pesci sotto misura superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave deve spostarsi di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima, e che non raggiunge la taglia corrispondente a quella stabilita nell’allegato III, è considerato proveniente da un pesce sotto misura.
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Taglia minima dei pesci (Art. 10 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo