Art. 14
Elenco delle navi
In vigore dal 22 ott 2007
Elenco delle navi
1. Ogni Stato membro redige un elenco delle navi battenti la propria bandiera e registrate nella Comunità che sono autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO e trasmette questo elenco alla Commissione su supporto informatico. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.
2. Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell’elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.
3. L’elenco di cui al paragrafo 2 comprende le seguenti informazioni:
a)
se del caso, il numero interno della nave, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (13);
b)
l’indicativo internazionale di chiamata;
c)
se del caso, il noleggiatore della nave.
4. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale comunicazione comprende le seguenti indicazioni:
a)
la data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;
b)
la data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l’attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;
c)
lo Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e la data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;
d)
il nome della nave;
e)
il numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;
f)
il porto di origine della nave dopo il trasferimento;
g)
il nome dell’armatore o del noleggiatore;
h)
una dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto una copia delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;
i)
le principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;
j)
le sottozone in cui la nave intende operare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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