Art. 14

Elenco delle navi

In vigore dal 22 ott 2007
Elenco delle navi 1.   Ogni Stato membro redige un elenco delle navi battenti la propria bandiera e registrate nella Comunità che sono autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO e trasmette questo elenco alla Commissione su supporto informatico. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell’elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO. 3.   L’elenco di cui al paragrafo 2 comprende le seguenti informazioni: a) se del caso, il numero interno della nave, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (13); b) l’indicativo internazionale di chiamata; c) se del caso, il noleggiatore della nave. 4.   Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale comunicazione comprende le seguenti indicazioni: a) la data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro; b) la data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l’attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO; c) lo Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e la data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato; d) il nome della nave; e) il numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti; f) il porto di origine della nave dopo il trasferimento; g) il nome dell’armatore o del noleggiatore; h) una dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto una copia delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO; i) le principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO; j) le sottozone in cui la nave intende operare.
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Elenco delle navi (Art. 14 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo