Art. 13

Autorizzazione

In vigore dal 22 ott 2007
Autorizzazione Soltanto le navi comunitarie di stazza lorda superiore a 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera e inserite nello schedario NAFO della flotta, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, effettuare operazioni di trasbordo e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO.
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Autorizzazione (Art. 13 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo