Art. 2
In vigore dal 22 ott 2007
1. L’importazione nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I, originari della Federazione russa, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I, originari della Federazione russa, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell’allegato II, e di un’autorizzazione d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all’.
Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l’anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per il gruppo di prodotti di acciaio e per il paese fornitore in questione per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità competenti degli Stati membri ai fini del presente regolamento sono elencate nell’allegato IV.
3. Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1o gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n. 1872/2006 vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2007 indicati nell’allegato V.
4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.
Storico versioni
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