Art. 1
In vigore dal 22 ott 2007
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I originari della Federazione russa.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell’allegato I.
3. L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
4. Le procedure di controllo dell’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1342:oj#art-1