Art. 2
In vigore dal 9 ott 2007
Occorre riscuotere in modo definitivo gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori di cui al regolamento (CE) n. 390/2007 della Commissione sulle importazioni di perossisolfati («persolfati»), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20) e originari degli USA, della RPC e di Taiwan. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1184:oj#art-2