Art. 1
In vigore dal 9 ott 2007
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati («persolfati»), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20) e originari degli USA, della RPC e di Taiwan.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
USA
E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware
10,6 %
A818
FMC Corporation, Tonawanda, New York
39,0 %
A819
Tutte le altre società
39,0 %
A999
RPC
ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai
0 %
A820
Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai
24,5 %
A821
Tutte le altre società
71,8 %
A999
Taiwan
San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi
22,6 %
A823
Tutte le altre società
22,6 %
A999
3. L’applicazione di dazi individuali specifici per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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