Art. 1

In vigore dal 9 ott 2007
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati («persolfati»), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20) e originari degli USA, della RPC e di Taiwan. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC USA E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware 10,6  % A818 FMC Corporation, Tonawanda, New York 39,0  % A819 Tutte le altre società 39,0  % A999 RPC ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai 0  % A820 Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai 24,5  % A821 Tutte le altre società 71,8  % A999 Taiwan San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi 22,6  % A823 Tutte le altre società 22,6  % A999 3.   L’applicazione di dazi individuali specifici per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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