Art. 4

Disposizioni transitorie per il regolamento (CE) n. 2229/2004

In vigore dal 20 set 2007
Disposizioni transitorie per il regolamento (CE) n. 2229/2004 Per quanto riguarda le sostanze attive in merito alle quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore era stato trasmesso all'EFSA, ma l'Agenzia non aveva presentato le proprie conclusioni alla Commissione, in deroga all'articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004, si applica l'articolo 25, paragrafo 3, di detto regolamento se sono soddisfatte le seguenti due condizioni: a) l'articolo 24 ter non è applicabile e sussiste uno dei seguenti casi: i) è improbabile che la sostanza attiva soddisfi i criteri di cui all'allegato VII di detto regolamento; ii) dopo essere stata consultata dalla Commissione, l'EFSA ha concluso che la sostanza attiva non soddisfa i criteri di cui all'allegato VII di detto regolamento; nonché b) il notificante informa la Commissione del ritiro del proprio sostegno all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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Disposizioni transitorie per il regolamento (CE) n. 2229/2004 (Art. 4 Regolamento (UE) 2007/1095) — Testo vigente | Portale Normativo